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Legge 02/03/1949 n. 144Art. 25 - Indennità fisse e diritti 1) Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di lire 196,86, massimo di lire 984,32. 2) Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di lire 1.968,64. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ONORARIO Art. 26 - Termine a cui si applicano le tariffe unitarie 1) L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 può es- sere valutato: a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione); b) in ragione della estensione (onorari a misura); c) in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali); d) in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione). 2) Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a mi- sura o a percentuale. Capo III TARIFFA DEGLI ONORARI ONORARI A VACAZIONE Art. 27 - Prestazioni da computare in ragione del tempo 1) Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione. Art. 28 1) E' sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi art. 31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi art. 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione. Art. 29 1) Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni: a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguar dino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione; b) gli inventari e le consegne dei fabbricati; c) le determinazioni e verifiche di confini; d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni; e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37; f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e le riconsegne e bilanci fi no alla estensione di cinque ettari; g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000; h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il traccia mento costituisce un incarico a sè stante, e non è determinabile in superficie; i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari; l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e si mili (vedi artt. 34 e 35); m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62; n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta; o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59). Art. 30 - Computo delle vacazioni 1) Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione dei lavori in ore notturne (vedi art. 33). Art. 31 - Onorario integrativo a vacazione 1) Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazione è integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione è fissata in ragione di: -lire 43.500 all'ora per il geometra; -lire 27.000 all'ora per gli aiutanti di concetto. Art. 32 - Onorari per lavori a vacazioni 1) Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt. dal 21 al 25, la vacazione è fissata in ragione di: -lire 87.000 all'ora per il geometra; -lire 55.000 all'ora per gli aiutanti di concetto. 2) Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonché del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra. Art. 33 - Lavori notturni e disagiati Art. 34 - Rilievi sotterranei o in acqua 1) Così modificato, da ultimo, dall'art. 1 del D.M. 03/09/1997 n. 418. 2) Vedere in proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25/03/1966. Art. 35 - Teleferiche e funivie 1) Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%, restando assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34, 35 della tariffa (2). Art. 36 - Conferenze 1) Per consultazioni verbali, l'onorario minimo è di lire 656,21. Art. 37 - Tipi di frazionamento 1) Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacazione di cui alla lettera f) del- l'art. 29 va aggiunto un compenso di lire 787, 46 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento. ONORARI A MISURA Art. 38 - Prestazioni da valutare a misura 1) Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. dal 21 al 25. Art. 39 1) Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni: a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari; b) misura dei fondi rustici e urbani; c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari. LAVORI TOPOGRAFICI Art. 40 - Rilievi topografici 1) Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a sè stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi. 2) Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sarà computato a tempo. 3) Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. dal 21 al 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2. 4) I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi. 5) Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi si calcolano per interpolazione lineare. 6) Per i rilievi nella scala 1:500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20 per cento. 7) Per i rilievi nella scala 1:1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10 per cento. 8) Per i rilievi nella scala 1:5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15 per cento. 9) Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue: -superfici da 25 a 50 ettari, dal 0 al 10 per cento; -superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 per cento; -superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20 per cento; -superfici oltre 150 ettari, 20 per cento. 10) Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà. 11) Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella A2. Art. 41 - Triangolazioni e poligonazioni 1) Le triangolazioni secondarie e lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 18.860 per ogni stazione quando costituiscono operazione a sè stante e in ragione di lire 13.200 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 (1). 2) Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di lire 7.545 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi (1). Art. 42 - Rilievi di strade e canali 1) Le voci della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento. 2) Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti: -per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso proporzionale da lire 3.770 a lire 7.545; -per profili longitudinali, un compenso variabile da lire 3.770 a lire 7.545 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna (2). Art. 43 - Misura dei fondi rustici 1) La misura dei fondi rustici intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. dal 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata tabella B2. 2) Per le superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione linea- re. 3) La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie. 4) Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30 per cento. 5) Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50 per cento. 6) Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30 per cento. 7) Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20 per cento. 8) Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta l'indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50 per cento. 9) Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vacazione. Art. 44 - Rilievi dei centri abitati 1) Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C2. 2) Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 per cento dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente. Art. 45 - Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili 1) I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D2. 2) Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno. Art. 46 - Lottizzazioni 1) In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D2 possono essere aumentati dal 20 al 100 per cento, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto. Art. 47 - Consegne, riconsegne, inventari, bilancio 1) Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito. 2) Fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si determi nano in base alla allegata tabella E2. |
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